Disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)
Referente: prof.ssa Laura Penta
La legislazione attuale permette agli alunni con DSA di avere un insegnante di sostegno solo in presenza di una certificazione in base alla legge 104/92; tale certificazione è di competenza dei servizi sanitari e viene rilasciata a fronte di difficoltà di un certo rilievo.
Negli altri casi la segnalazione deve essere rilasciata dalla ASL o, nel caso in cui ci sia la documentazione di un medico specialista privato, avere la conformità della ASL.
In quest'ultimo caso gli insegnanti curricolari sono tenuti a individuare le metodologie didattiche più adatte all’apprendimento.
Il successivo decreto attuativo (MIUR del 12/07/2011) riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come disturbi specifici di apprendimento (DSA).
Con le Linee Guida, la legge tutela il diritto allo studio dei ragazzi con DSA individuando e puntando soprattutto su nuove forme didattiche (centralità delle metodologie didattiche – individualizzazione e personalizzazione - e non solo degli strumenti compensativi e delle misure dispensative), su adeguate modalità di valutazione e su una specifica formazione dei docenti.
Il Protocollo Accoglienza per gli alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento, tiene presente alcuni punti:
- Acquisizione della diagnosi famiglia-ASL
- Stesura e sottoscrizione del Piano Didattico Personalizzato
- Valutazione intermedia e finale
- Indicazioni operative per gli Esami di Stato